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Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche: i chiarimenti dell’agenzia delle entrate

15 Gennaio 2022

(Fonte Quotidiano IPSOA)

L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni e risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali che interessano società e associazioni sportive dilettantistiche, anche a seguito dell’approvazione del Codice del Terzo settore e della disciplina dell’impresa sociale. L’Agenzia, con la circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, ha chiarito che non sussiste alcun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla SIAE, ma che hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione.

Con la circolare n 18/E del 1° agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riepilogativo delle questioni di carattere fiscale che interessano società e associazioni sportive dilettantistiche, anche a seguito dell’approvazione del Codice del Terzo settore(CTS) e del D.Lgs. n. 112/2017, contenente la disciplina dell’impresa sociale.
Con specifico riferimento agli aspetti extra-tributari e al regime agevolativo di cui alla legge n. 398/1991 è stato evidenziato quanto segue.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Gli aspetti di carattere extra-tributario relativi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche sono disciplinati dalla legge n. 289/2002 (art. 90), che individua come enti non lucrativi che operano nel settore dello sport dilettantistico le associazioni e le società suindicate.
Per appartenere a tali tipologie di soggetti devono essere soddisfatti alcuni requisiti.
Innanzitutto, all’interno della loro denominazione sociale deve essere indicata:
– la finalità sportiva;
– la ragione ovvero la denominazione sociale dilettantistica.
La forma da assumere deve essere:
– associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
– associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
– società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
Associazioni e società senza fini di lucro devono essere costituite con atto scritto, all’interno del quale deve essere indicata la sede legale.
Lo statuto deve prevedere:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Le disposizioni di carattere fiscale contenute all’interno dell’art. 90 della legge n. 289/2002 trovano applicazione nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi che viene rilasciato dal CONI (funge da garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale).
L’elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche riconosciute viene trasmesso dal CONI all’Agenzia delle Entrate con frequenza annuale.

Associazioni sportive dilettantistiche: svolgimento di attività non commerciale

Solo nell’ipotesi in cui le associazioni sportive dilettantistiche – ASD abbiano ad oggetto lo svolgimento in via principale ovvero esclusiva di un’attività non commerciale, le stesse vanno qualificate come enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c, del T.U.I.R. Non trovano applicazione, in capo alle ASD, le norme relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale contenute nell’art. 149, commi 1 e 2, del T.U.I.R.
Per l’individuazione dei criteri:
– di soggettività fiscale;
– del possesso e del mantenimento della qualifica di ente non commerciale;
va fatto riferimento a quanto stabilito dall’art. 73 del T.U.I.R.

Società sportive dilettantistiche: natura commerciale

Le società sportive dilettantistiche mantengono la loro natura commerciale indipendentemente dal fatto che perseguano o meno lo scopo di lucro.
Sono, pertanto, riconducibili (come società di capitali) nella categoria dei soggetti passivi dell’IRES ex art. 73, comma 1, lett. a, del T.U.I.R., e il reddito viene determinato in base a quanto disposto dal Titolo II, Capo II, del T.U.I.R. (per quanto riguarda società ed enti non commerciali). In ragione di ciò non possono esser applicate le disposizioni inerenti agli enti non commerciali (artt. 143 e seguenti del T.U.I.R.).

Regime agevolativo previsto dalla legge n. 398/1991

La legge n. 398/1991 prevede “modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibilee dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi”.
Per coloro che hanno optato per tale regime agevolativo il reddito viene determinato tramite l’applicazione “all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento, ed aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali”.
Le società sportive dilettantistiche, in ragione della loro natura commerciale, devono applicare il coefficiente di redditività del 3 per cento su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ex art. 81 de T.U.I.R. (fatta eccezione per le plusvalenze patrimoniali).
“Per le associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso della qualifica di enti non commerciali, invece, il reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del TUIR, è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Pertanto, per tali associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del calcolo del reddito complessivo, concorrerà distintamente determinare le varie categorie reddituali e conseguentemente, nel caso di opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, al reddito d’impresa – calcolato applicando il coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali ed aggiungendo a tale importo forfetizzato le plusvalenze patrimoniali – andranno sommati i redditi fondiari, di capitale e diversi determinati in base alle previsioni recate dagli articoli 143 e seguenti del TUIR”.
Alla formazione del reddito, sia per quanto riguarda le associazioni, sia per quanto riguarda le società sportive dilettantistiche, non concorrono i proventi di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nel limite annuo complessivo normativamente individuato.
Per le associazioni e le società non rilevano ai fini dell’IRES i corrispettivi ex art. 148, comma 3, del T.U.I.R.

Regime IVA

L’IVA da riportare in detrazione viene quantificata applicando una detrazione pari al 50 per cento dell’imposta inerente alle operazioni imponibili.
Per le cessioni ovvero le concessioni di diritti d’impresa televisiva e di trasmissione radiofonica è prevista una specifica percentuale di detrazione forfettizzata, pari a un terzo dell’imposta inerente alle medesime operazioni.

Opzione per il regime fiscale agevolato

Hanno la possibilità di optare per il regime agevolato le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.
L’opzione va comunicata alla SIAE “competente in relazione al domicilio fiscale dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno, ed all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 442 del 1997”.
L’omessa comunicazione alla SIAE non comporta affatto la decadenza da regime agevolativo, in quanto la comunicazione non ha natura costituiva per la fruibilità dell’agevolazione.

Esonero dalla tenuta delle scritture contabili

Ai fini fiscali, le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno aderito al regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 sono esonerate:
– “dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
– “dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972”, in particolare, dall’obbligo di fatturazione (fatta eccezione per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie) e di registrazione;
– dall’obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali;
– dall’obbligo di dichiarazione ai fini IVA.

Adempimenti da porre in essere

Qualora abbiano optato per il regime agevolativo di cui alla legge n. 398/1991 le associazioni e società sportive dilettantistiche devono:
– conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
– annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato;
– effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– “annotare distintamente nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, i proventi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.

Versamenti effettuati da e nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Se le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro hanno aderito al regime previsto dalla legge n. 398/1991:
– i pagamenti eseguiti a favore dei predetti soggetti
– i versamenti eseguiti dai predetti soggetti
devono essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, nell’ipotesi in cui il loro importo sia pari ovvero superiore a 1.000 euro.
Qualora venga violato l’obbligo di tracciabilità è prevista l’irrogazione della sanzione ex art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997. La violazione de suddetto obbligo non comporta invece la decadenza dal regime agevolativo.

Soggetti che hanno optato per il regime ex legge n. 398/1991: ulteriore previsione agevolativa

La legge n. 133/1999 prevede, a favore dei soggetti in questione che, “per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69 euro:
– «i proventi realizzati “nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”»;
– «i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a) del TUIR (raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione)”»;
non debbano essere considerati ai fini della quantificazione del reddito imponibile.

Agevolazione ex art. 148 del T.U.I.R.: decommercializzazione

L’art. 148 del T.U.I.R. stabilisce che non sono imponibili ai fini dell’IRES alcune prestazioni che sono rese da particolari categorie di enti non commerciali associativi (comprese le associazioni sportive dilettantistiche).
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
– «le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche)”»;
– «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;
– «le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”».
Tale disposizione a carattere agevolativo può essere applicata anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche.
È necessario, ai fini dell’applicazione del suddetto regime, che gli statuti degli enti interessati (devono redatti in forma di atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata/registrata) siano conformati alle seguenti clausole:
– divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
– obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [attualmente il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali], e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
– disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
– obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
– eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
– intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Riforma del Terzo Settore

È stato approvato il Codice del Terzo Settore (CTS) con il D.Lgs n. 117/2017, e la disciplina dell’impresa sociale con il D.Lgs. n. 112/2017.
Entrambi prevedono in maniera espressa l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche tra i settori delle attività di interesse generale in cui operano gli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per le quali sono riconosciuti specifici benefici fiscali sia dal Codice del Terzo settore che dal decreto sull’impresa sociale.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno la possibilità di scegliere se:
– conservare le agevolazioni che sono previste dalla vigente disciplina;
– entrare a far parte degli enti del Terzo Settore e, conseguentemente, fruire solamente dei benefici fiscali previsti per tale categoria di enti.
Va tuttavia evidenziato che le modifiche arrecate al Codice del Terzo Settore potranno essere applicate solamente a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione delle Commissione europea -prevista per talune disposizioni fiscali del medesimo Codice – e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui istituzione è stabilita dal medesimo CTS.
Pertanto, sino al termine suindicato, “l’ambito soggettivo di applicazione del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991 resta invariato”.
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